La Comunità Energetica è finalizzata alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili (direttiva europea RED II).
Le Comunità Energetiche costituiscono uno stimolo alla produzione di energia rinnovabile e un’opportunità di risparmio per i consumatori che vi aderiscono.
Recepiscono le linee guida della direttiva europea n. 2001 dell’11/12/2018 in materia di sostenibilità energetica.
Ai cittadini europei viene riconosciuta una serie di diritti al fine di facilitare la costituzione delle sopra citate Comunità Energetiche.
Le Comunità Energetiche sono un soggetto giuridico come previsto dal decreto “mille proroghe” convertito nella legge n. 8 del 28/02/2020 e dai provvedimenti attuativi delle delibera 318 del 2020 dell’ARERA, il decreto ministeriale 16/9/2020 del MISE e successivi decreti legge.
Si basano sulla partecipazione aperta e volontaria e possono essere costituite da persone fisiche, PMI, enti locali, comprese le amministrazioni comunali.
L’obiettivo delle Comunità Energetiche è quello di fornire i massimi benefici ambientali economici e sociali ai membri che la costituiscono.
Le persone fisiche, le imprese e gli enti facenti parte della Comunità Energetica scelgono il proprio fornitore di energia elettrica sul libero mercato e possono uscire dalla Comunità quando lo desiderano, preferendo principalmente il fotovoltaico per i vantaggi che offre.
La Comunità Energetica può avere una potenza massima fino a 1 MW e gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere connessi alla rete elettrica tramite la stessa cabina primaria.
Una cabina primaria copre in genere tre o quattro Comuni medi, oppure tre o quattro quartieri di una grande città.
Tutta l’energia immessa in rete viene valorizzata al prezzo di mercato, tramite il GSE, cioè il Gestore dei Servizi Energetici, per cui gli iscritti a una Comunità Energetica ottengono un beneficio economico sostanzioso con un ritorno dell’investimento stimato in pochi anni.
Qualora i membri della Comunità Energetica non volessero contribuire ad acquistare i pannelli fotovoltaici, esistono delle ESCO, cioè imprese in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica.
Queste si possono assumere l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio.
Ne consegue che, a fronte di un costo pari a zero, i membri di una Comunità Energetica avranno un beneficio economico minore poiché una quota dei proventi derivanti dall’energia immessa in rete, dovrà servire ad ammortizzare i costi della ESCO che ha pagato gli impianti fotovoltaici.
La Comunità Energetica può essere anche un’associazione (oppure una cooperativa, oppure una Srl, Società a Responsabilità Limitata, oppure un soggetto giuridico simile).
Giuseppina Balducci